ANZIANITA'

  • Caposquadra e Caporeparto Anzianità e Titoli di Studio

     

    Schema di decreto promozione alla Qualifica di Caposquadra – Caporeparto

    ( Testo della Lettera inviata il 25 Settembre 2018 ai vertici Tecnici e Politici del Dipartimento )

    In relazione agli schemi di decreto in oggetto, la scrivente Federazione intende esprimere alcune osservazioni circa i criteri stabiliti negli schemi di decreto al vaglio degli organi competenti.

    In particolare, riteniamo doveroso sottoporre alla Vostra attenzione l’effetto discriminatorio generato dal meccanismo di punteggi relativo ai titoli di studio, ed in particolare, alla riduzione del punteggio per le lauree che non appartengono alle classi di studio in Ingegneria ed Architettura, così come per i diplomi non rientranti nella tabella allegata.

    E’ bene precisare che il passaggio al Ruolo dei Capisquadra/capireparto avviene dopo circa venti anni di servizio e che, come affermato dallo stesso Capo dipartimento in occasione delle recenti audizioni parlamentari sullo schema del decreto sul riordino del Corpo, è intendimento dell’Amministrazione riconoscere, in via prevalente, l’esperienza maturata sul campo dai colleghi che aspirano a ricoprire ruoli di coordinamento operativo. Da qui la scelta di abbandonare il vecchio sistema nei criteri di accesso ai predetti ruoli che prevedeva un “doppio binario”: uno per titoli ed esami, uno solo per titoli (anzianità), prediligendo così il secondo criterio.

    Tale intendimento - dalla scrivente Federazione contestato in svariate occasioni, dato che di fatto  vengono annullati importanti aspetti meritocratici - contrasta con la logica discriminatoria innescata nella scala punteggi dei titoli, in particolare, la penalizzazione di qualsiasi laurea che non sia ingegneria o architettura. Analogo discorso vale per l'effetto discriminante di alcuni diplomi tecnici, a scapito della generalità degli altri diplomi.

    Il Caposquadra, infatti, non è un ingegnere ma un coordinatore, un team builder , dove nessuna garanzia su questi aspetti è proferita dal possesso della laurea in ingegneria o architettura.  Non solo, ma l’ampliamento delle competenze del Corpo Nazionale, necessità di una pluralità di conoscenze, non rinvenibili (o solo in maniera parziale) nei citati titoli accademici, tali da trovare una premialità nelle procedure concorsuali.     

    A titolo di esempio, citiamo alcune importanti conoscenze necessarie nello svolgimento delle attività del Corpo:  competenze giuridiche, per le funzioni di polizia giudiziaria; chimiche, fiche, biologiche per i delicati aspetti legati alla difesa civile da attacchi non convenzionali (NBCR); psicologiche e umanistiche in genere, per l’area formazione e nella gestione della squadra.

    Infine, non meno importante, bisogna considerare le ripercussioni sugli aspetti motivazionali che ricadrebbero sul personale, data la pesante discriminazione subita sia tra i diplomati che tra i laureati in discipline diverse da quelle elencate.

    Sempre secondo la logica dell'esperienza maturata poi, chiediamo venga riconosciuta anche l'anzianità di servizio espletata in qualità di volontario/discontinuo e del servizio di leva svolto nel Corpo (limitatamente ai giorni effettivamente espletati).

    Infatti, come noto, il servizio svolto dai volontari, ai sensi di legge è uguale a quello svolto dal personale permanente, non trova quindi giustificazione il mancato riconoscimento di questa importante esperienza che di certo hanno contribuito fattivamente nella formazione professionale del Vigile del Fuoco.

    Nella speranza di aver fornito un valido contributo, auspichiamo si possano apportare le modifiche richieste, orientando la scala punteggi esclusivamente sul livello di studi raggiunto, a prescindere dalla natura degli stessi e valorizzando inoltre anche l'esperienza degli ex volontari oggi permanenti.

  • Riconoscimento anzianità di servizio VVA e VD

     

     Riconoscimento anzianità di servizio personale volontario transitato nei ruoli permanenti

                                                                                                                                           
     Ministro degli Interni
    On. Marco Minniti

    Sottosegretario di Stato con delega ai Vigili del Fuoco
    On. Giampiero Bocci

     Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
    Pref. Bruno Frattasi

    Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
    Ing. Gioacchino Giomi

    Illustri , 

    nell'apprendere da fonti sindacali che il provvedimento contente le norme di riordino del CNVVF sia in dirittura d'arrivo, ci risulta che il testo non abbia subito significativi cambiamenti circa il riconoscimento della meritocrazia nelle progressioni in carriera.   In particolare, è stato mantenuto il criterio dell'anzianità di servizio per i passaggi di Ruolo, prescindendo da selezioni meritocratiche nei passaggi al Ruolo di Caposquadra ed Ispettore.

    Secondo tale ottica, interpretiamo sia intendimento della politica e dell'Amministrazione la necessità di valorizzare l'esperienza professionale maturata negli anni dal personale operativo, ritenuta come criterio preponderante nell'avanzamento di carriera. La scrivente Associazione con svariate note ha messo in evidenza le criticità di tale logica che porterebbe nel futuro prossimo all'allungamento dei tempi necessari per il passaggio a CS (oggi siamo intorno ai 22 anni di servizio) e, addirittura, alla scomparsa della qualifica di Caporeparto data l'elevata età media in ingresso del personale permanente registrata nell'ultimo decennio.

    Coerentemente con questa linea, nell'incontro dello scorso Luglio con il Sottosegretario avevamo paventato l'opportunità di inserire nel provvedimento in parola una norma volta a riconoscere l'anzianità di servizio maturata dal personale volontario nei passaggi di qualifica, limitatamente ai giorni di servizio effettivamente espletati in qualità di "discontinuo".  

    A supporto della nostra richiesta, la scrivente Associazione si è avvalsa di diversi pareri legali i quali evidenziano di come altre Amministrazioni abbiano già riconosciuto il servizio espletato al personale oggetto di stabilizzazione o, comunque, transitato a tempo indeterminato.  Altre Amministrazioni che invece si sono opposte, sono state soccombenti nelle numerose vertenze poste in essere dal personale stabilizzato (basti pensare al personale precario della scuola che con sentenza Cass. 22552/2016, sentenza Corte di Appello di Milano del 28 febbraio 2017 e altre, che hanno riconosciuta l'anzianità di servizio maturata prima del transito a tempo indeterminato).

    Inoltre, il riordino del Corpo vede l'istituzione di una nuova indennità di "specificità" finalizzata a premiare economicamente l'anzianità di servizio, in analogia con l'indennità di "funzione" prevista per il personale della Polizia di Stato.   Anche in questo caso, così come previsto per le forze di polizia[1]  - che riconoscono addirittura il servizio di leva svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco -  chiediamo venga riconosciuta per il computo dell'Assegno di Specificità anche per il personale del Corpo l'anzianità di servizio prestato in seno ad altre Amministrazioni, oltre che il servizio di leva e i giorni prestati come "discontinuo".

    Tali iniziative, oltre a placare il malcontento diffuso nel personale più giovane - che vede addirittura ridurre a poche decine di euro l'aumento stipendiale previsto , permetterà certamente di valorizzare l'esperienza pregressa in seno all'Amministrazione.

    Nell'auspicio che tali semplici iniziative possano essere adottate nei provvedimenti in corso, l'occasione è gradita per porgere i nostri  distinti saluti.

     

    [1] DPR 51/2009 art. 8 commi:
    4. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi precedenti, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e  nelle Forze armate.

    1. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio comunque prestato senza demerito nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.
    2. A decorrere dal 31 dicembre 2008 e a valere dall'anno 2009, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, per il compimento delle prescritte anzianita' e' valutato il servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     

    Istanze FNC VVF sul riconoscimento dell'anzianità di servizio 

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